Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, la gestione di Unieuro è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 7 e non superiore a 15. Gli amministratori restano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 esercizi e sono rieleggibili.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 147
-ter del TUF, lo Statuto della società prevede che la nomina degli amministratori abbia luogo attraverso il meccanismo del voto di lista.
Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo i seguenti criteri:
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“lista della maggioranza”) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, i cinque settimi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità inferiore;
- i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste (le “liste di minoranza”); a tal fine i voti ottenuti dalle liste di minoranza saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine progressivo dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un’unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.
Se al termine della votazione non sia assicurato l’equilibrio tra i generi e/o il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare vigente, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati in possesso dei requisiti carenti, tratti dalla stessa lista a cui appartiene il candidato da escludere, in base all’ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all’appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei requisiti di indipendenza.